Informazioni di interesse per il cittadino (sanzioni al codice della strada)

Modalità di pagamento della sanzione
Entro i 5 giorni dalla notifica, nei casi consentiti dalla legge;
Entro i 60 giorni dalla notifica;
Oltre i 60 giorni dalla notifica.

Versamenti
Su conto corrente postale n. 89615769, intestato a Ministero della Giustizia - DAP - Servizio di Polizia Stradale, utilizzando il bollettino allegato al verbale; nel caso di utilizzo di altro bollettino, riportare nella causale il numero del verbale; Tramite bonifico bancario su Iban Nr. IT83T0760103200000089615769, avendo cura di riportare nella causale il numero del verbale;

Direttamente presso l'Ufficio in intestazione del verbale

In tutti i casi vanno sempre aggiunte le spese di notifica riportate nella relata di notificazione annessa al verbale.

In caso di mancato pagamento e in assenza di ricorso entro i termini previsti di cui al punto seguente, il verbale diventa titolo esecutivo.

Ricorsi/tempi/modalità
Il ricorso può essere presentato:

a) alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui è stata commessa l'infrazione indicata nel verbale di contestazione anche tramite l'Ente Accertatore, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale, con lettera raccomandata AR;
b) al giudice di Pace indicato nel verbale, nel termine perentorio di 30 giorni, con lettera raccomandata AR, ovvero a mano presso la cancelleria del Giudice di Pace.
I due ricorsi sono alternativi.

Obbligo esibizione documenti
L'esibizione dei documenti, quando richiesto nel verbale, deve avvenire presso qualsiasi ufficio o comando di polizia entro il termine di 30 giorni dalla notifica, unitamente al verbale stesso.

In alternativa possono essere spediti in copia mediante raccomandata AR, via mail/pec all'Ufficio in intestazione del verbale, con autocertificazione allegata che ne attesti la conformità agli originali.

La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini prescritti comporterà la sanzione prevista dall'art. 180/8" del Codice della Strada.

Sottrazione punti dalla patente di guida
La eventuale sottrazione di punti dalla patente, indicati nel verbale, avverrà solo a conclusione del procedimento, con comunicazione ufficiale a cura dell'Archivio Nazionale degli Abilitati alla Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e degli artt.13 e 14 dci Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali acquisiti sulla base dell'attività di accertamento dei verbali saranno trattati secondo la normativa indicata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, Iiceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto opposto è sanzionato nei termini di legge. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'espletamento dell'attività amministrativa o penale che discende dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente verbale e saranno comunicati solo ai soggetti interessati, esclusivamente per adempimenti connessi a tale attività. II trattamento potrà essere effettuato con sistemi manuali oppure automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Il titolare del trattamento è il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avvalendosi anche di responsabili e/o incaricati espressamente individuati. Il diritto di accesso ai sensi delI'art.7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, potrà essere esercitato dall'interessato rivolgendosi all'Ufficio di cui all'intestazione del verbale.