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Statuto Fiamme Azzurre

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria
“FIAMME AZZURRE”


STATUTO SOCIALE
adottato nella seduta del Consiglio Direttivo del 04 novembre 2019
 

Art. 1
Il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, istituito con Decreto Ministeriale datato 25 luglio 1983 per l'allora Corpo degli Agenti di Custodia, e, successivamente previsto dalla legge 395 del 15 dicembre 1990 e dal D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, è denominato "Gruppo Sportivo FIAMME AZZURRE"

Art. 2
Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti:
• contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport;
• incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare;
• avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili.
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro.

Art. 3
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene:
• alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive;
• alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, del Capo del Dipartimento.

Art. 4
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale In Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 5
Il Consiglio Direttivo del. Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito:
• dal Capo del Dipartimento, dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede;
• dal Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vicepresidente;
• dal Direttore Generale del Personale e delle risorse, consigliere;
• dal Direttore Generale della Formazione, consigliere;
• da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 6
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti.

Art. 8
Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria

Art. 9
La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 10
Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni.

Art. 11
Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Art. 12
Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13
Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente.

Art 14
Gli atleti assunti, secondo la normativa vigente, sono assegnati presso il Centro Sportivo Fiamme Azzurre del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e distaccati, senza oneri per l'amministrazione, in istituti o servizi di località ove svolgono l'allenamento quotidiano, se diverse dalla città di Roma. All'atto della definitiva dismissione dal Gruppo Sportivo, i medesimi saranno assegnati, anche in sovrannumero, presso sedi di servizio penitenziarie di loro gradimento ed avranno diritto ad essere collocati, ove dagli stessi richiesto, in compiti amministrativi connessi ai compiti istituzionali. Ove disposto dal Consiglio direttivo gli atleti dismessi possono continuare a prestare il loro servizio presso il centro sportivo del Corpo. Le medesime disposizioni si applicano anche al personale tecnico.

Art. 15
Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16
Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.).
Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi:
a) fondi di bilancio;
b) fondi dell 'Ente Assistenza;
c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società.

Art. 18
Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà secondo le indicazioni fomite dal Consiglio direttivo ovvero dal responsabile del Gruppo Sportivo. Il medesimo responsabile è nominato gestore del conto corrente bancario del capitale circolante e sottoscriverà, per l'autorizzazione, tutti gli atti di spesa.

Art. 19
Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari e, laddove la cifra da impegnare dovesse eccedere gli euro 5000, dovrà obbligatoriamente essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 20
Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002, n. 132.


Roma, 26 novembre 2019
 

Firmato: i membri del Consiglio Direttivo

Capo del Dipartimento Francesco Basentini
Vice Capo del Dipartimento Lina Di Domenico
Direttore Generale del Personale e delle Risorse Massimo Parisi
Commissario Coordinatore Piermaria Basile
Responsabile del Gruppo Sportivo Mariano Salvatore