La Storia

Con la caduta dell’Impero Napoleonico e l’abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, per quanto riguarda il personale addetto alla custodia delle carceri, nel 1817 furono promulgate le Regie Patenti che approvarono il “Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato” che rappresenta, l’atto di nascita dei custodi delle carceri che nel Regno d’Italia assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, secondo il numero degli organici dei soldati di giustizia destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni famiglia era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l’operato delle guardie e di visitare le carceri più volte durante la settimana “senza prefissione di giorno”. Regie Patenti 1839 L’emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l’obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società, principio accolto dalle Regie Patenti del 9 febbraio 1839, che stanziava la somma di due milioni per la costruzione e l’adattamento delle carceri centrali in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. 1860-1862 Le riforme carcerarie dopo l’Unità d’Italia Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: bagni penali (R.D. settembre 1860) dipendenti dal ministero della Marina e di custodia; carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell’Interno case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) – case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal ministero della Marina al ministero dell’Interno, a partire dal 1° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall’Amministrazione centrale del Ministero della Marina a quello dell’Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Non era previsto pertanto un unico organico che nazionale che si avrà, per quanto riguarda il personale di custodia, a partire dal 1873. Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Carceri giudiziarie del Regno 27 gennaio 1861 n. 4681 Art. 11 Il personale addetto al servizio d’ogni carcere si compone di un capo-guardiano, di un sotto-capo e di guardiani in numero proporzionato all’entità del servizio. Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno 13 gennaio 1862 n. 413 Art. 103 Il corpo dei guardiani delle case di pena è instituito per custodire e sorvegliare i condannati, per curare la sicurezza interna, per applicare le punizioni disciplinarie, ed eseguire tutti i provvedimenti che per tal uopo emanano dal Direttore. Art. 104 Il personale addetto al servizio d’ogni casa di pena si compone di un capo-guardiano, di un sotto-capo e di un numero di guardiani proporzionato all’entità del servizio. Nelle case di pena delle donne il servizio di custodia nell’interno dello stabilimento viene eseguito da guardiane. Regio decreto concernete gli Impiegati della Amministrazione carceraria 10 marzo 1871 n. 113 Art. 16 Il personale di custodia delle Carceri e degli Stabilimenti penali consta di: Capi Guardiani Sotto Capi Guardiani Guardiani Esso è ripartito in due categorie e compreso in due ruoli distinti, dei quali l’uno per le carceri giudiziarie, e l’altro per le case di Pena e Bagni penali Regolamento per l’ordinamento del personale di custodia degli stabilimenti carcerari 27 luglio 1873 n. 1511 Art. 1 Il personale di custodia delle carceri si compone di capiguardia, di sottocapi e di guardie. Art. 2 Il servizio interno delle carceri delle donne è disimpegnato da personale del loro stesso sesso Regio Decreto 9 ottobre n. 255: nasce la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell’Interno Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell’Interno in sostituzione dell’Ispettorato generale. La direzione generale delle carceri sostituì la vecchia divisione del ministero, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale Primo direttore generale delle carceri del Regno d’Italia fu nominato, nel 1861, l’avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Con decreto del 17 novembre 1869, le divisioni della direzione generale vennero ricostituite sulla base delle materie di pertinenza: divisione VII - del personale; divisione VIII - del servizio economico e delle manifatture; divisione IX - dei fabbricati, trasporti e affari diversi. Venne inoltre creato un gabinetto per gli affari riservati.