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Servizi e Specialità

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La storia del Servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria prende le mosse agli inizi degli anni Ottanta a seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1979, n. 651, recante “Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, n. 740, recante “Disciplina per l’iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali del Corpo degli Agenti di Custodia”, si dispose che le unità navali in dotazione al Corpo fossero iscritte in un “ruolo speciale del naviglio militare dello Stato”. Con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia 5 luglio 1984 si stabilirono le modalità per l’iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali del Corpo degli Agenti di Custodia. Quindi, con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1985 vennero iscritte nel predetto “ruolo speciale” le prime 6 motovedette d’altura del Corpo.

Il requisito operativo assegnato al naviglio militare degli Agenti di Custodia era, dunque, quello di assicurare:

  • il pattugliamento delle acque adiacenti alle case di pena;
  • il trasporto rapido del personale militare e civile dell’Amministrazione penitenziaria per compiti istituzionali
  • l’appoggio dal mare a rastrellamenti effettuati in terraferma per la ricerca di evasi;           
  • il soccorso alla vita umana in mare e gli interventi sanitari di emergenza;
  • il trasporto di armamenti e dotazioni varie.

La legge 15 dicembre 1990, n. 395, che istituisce il Corpo di polizia penitenziaria, riconosce all’articolo 3, comma 2, l’esistenza del Servio navale, demandando l’organizzazione e le modalità operativo-logistiche al Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Con l’istituzione della Base navale di Venezia, avvenuta il 9 aprile 1998, il Servizio navale assume ordinariamente le traduzioni di detenuti ed internati via mare. Tale servizio viene svolto, attualmente, in modo ordinario presso la Base navale di Venezia, e presso le altre Basi navali del Corpo.

 

Struttura organizzativo-territoriale 

Le Basi navali sono due di altura e una lagunare:

  • Gorgona/Livorno, base navale Livorno – Porto Mediceo, che copre la tratta per il servizio sull’isola di Gorgona con 5 imbarcazioni;
  • Porto Azzurro, Sezione navale distaccata di Livorno Marina di Campo/Pianosa, con ormeggi dedicati nel porticciolo di Marina di Campo, per il servizio da e verso l’isola di Pianosa, con 1 imbarcazione;
  • Venezia, base Casa Circondariale maschile, per le esigenze di servizio degli istituti penitenziari veneziani, con 10 motoscafi lagunari Polizia penitenziaria, 1 zatterino fuori bordo per attività logistiche e 1 motoscafo lagunare civile.

Il personale navigante ammonta a 49 unità, Con diverse abilitazioni:

  • Comandanti
  • Motoristi
  • Nocchieri Radaristi

A livello Dipartimentale il Servizio Navale è inserito nell’ambito della Divisione IV-Specialità e specializzazioni sezione quarta, ai sensi del P.d.G. n. 5 del 17/01/2025; l’art. 54 del D.P.R. 82/1999, (Regolamento di Servizio) recita testualmente: “Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, attraverso il Nucleo centrale del servizio navale costituito nel suo ambito e dotato di personale avente una adeguata preparazione, provvede all’emanazione delle direttive occorrenti ed al coordinamento ed al controllo dell’attività di detto servizio, determina le caratteristiche, la classificazione, la sede di assegnazione ed i servizi cui il naviglio è adibito e definisce, altresì, la dislocazione delle basi navali sul territorio nazionale, l’entità ed il tipo di naviglio da assegnare a ciascuna di esse, nonché le infrastrutture e le attrezzature necessarie per i servizi a terra”.

 

 

Uffici dislocati sul territorio nazionale (link a pdf)

 

Il servizio di Polizia Stradale del Corpo di polizia penitenziaria è incardinato nell'ambito della Divisione II della Direzione generale del personale del DAP ed è stato istituito con P.C.D. (Provvedimento del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) in data 10 gennaio 2008.

In seguito della riforma dell'articolo 12 del Codice della strada, avvenuta con la Legge n, 214/2003 che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, l’attività di polizia stradale è svolta dal Corpo di Polizia Penitenziaria, secondo quanto stabilito dal suddetto articolo 12 comma 1 e 2.

In particolare, i servizi, indicati alle lett. a) e b) dell’art. 11 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono svolti dal personale in qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57 co. 1 e 2 del c.p.p.  


Art. 11
Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.


2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.


3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.


4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.


Art. 12
Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f -bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.


2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.


Il Corpo di polizia penitenziaria di fatto non impegna pattuglie per l'espletamento esclusivo del servizio di polizia stradale sul territorio, bensì compie tale attività durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale.


Il Servizio di cui trattasi risulta operativo già dal 2011, anno nel quale il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con circolare n. 0180148 del 5/5/2011, ha previsto la seguente organizzazione:

  • Livello CENTRALE: Servizio Centrale di Polizia Stradale - dislocata presso il D.A.P. - Direzione Generale del Personale - Divisione II^ Traduzioni, Piantonamenti e Centrale Operativa Nazionale;
  • Livello REGIONALE: Sezioni di Polizia Stradale - dislocate presso i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria – Uffici Sicurezza Traduzioni;
  • Livello LOCALE: Reparti - Nuclei Traduzioni e Piantonamenti e altre strutture autorizzate.


Informatizzazione del ciclo sanzionatorio (link a pdf)

Informativa estesa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (link a pdf)

Con legge 30 giugno 2009, n. 85 viene istituita la Banca Dati Nazionale del DNA, presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il D.M. 2 marzo 2016 ha istituito nell’ambito della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP, l’Ufficio VI – Laboratorio Centrale Banca dati DNA “Grazia De Carli”, con il compito di curare l’organizzazione ed il funzionamento del “Laboratorio Centrale” e relazioni con l’Autorità Giudiziaria e i servizi di polizia giudiziaria.

Presso il Laboratorio Centrale presta servizio il personale appartenente ai Ruoli Tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, i cui compiti istituzionali sono disciplinati nel D.Lgs 162/2010 per le finalità specificamente connesse con la Banca Dati Nazionale del DNA. L’impiego di personale dotato di una elevata formazione scientifica universitaria e post-universitaria nei settori della biologia forense e dell’informatica ha consentito e consente tuttora alla Polizia Penitenziaria di rappresentare un punto di riferimento imprescindibile e di eccellenza.

Sin dal dicembre 2017, dopo aver raggiunto con successo l’accreditamento del Laboratorio Centrale (requisito normativo cogente), il personale dei Ruoli Tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria contribuisce alla piena funzionalità della Banca Dati Nazionale del DNA, soprattutto nei casi di maggiore rilevanza investigativa. L’ accreditamento, rilasciato a seguito della verifica degli Ispettori dell’Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA con cadenza annuale, è stato confermato anche per il 2023 alla data del 14 dicembre, a dimostrazione di come il Laboratorio Centrale sia motivo di orgoglio per il personale dei Ruoli tecnici e, in generale, per la la Polizia Penitenziaria.

Ministero della giustizia | Ufficio VI - Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA 'Grazia De Carli'

Modalità di pagamento della sanzione:

  • entro i 5 giorni dalla notifica, nei casi consentiti dalla legge;
  • entro i 60 giorni dalla notifica;
  • oltre i 60 giorni dalla notifica.

Versamenti

  • su conto corrente postale n. 89615769, intestato a Ministero della Giustizia - DAP - Servizio di Polizia Stradale, utilizzando il bollettino allegato al verbale; nel caso di utilizzo di altro bollettino, riportare nella causale il numero del verbale;
  • tramite bonifico bancario su Iban n. IT83T0760103200000089615769, avendo cura di riportare nella causale il numero del verbale;
  • direttamente presso l'Ufficio in intestazione del verbale.

In tutti i casi vanno sempre aggiunte le spese di notifica riportate nella relata di notificazione annessa al verbale. In caso di mancato pagamento e in assenza di ricorso entro i termini previsti di cui al punto seguente, il verbale diventa titolo esecutivo.

Ricorsi/tempi/modalità
Il ricorso può essere presentato:

  • alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui è stata commessa l'infrazione indicata nel verbale di contestazione anche tramite l'Ente Accertatore, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale, con lettera raccomandata AR;
  • al giudice di Pace indicato nel verbale, nel termine perentorio di 30 giorni, con lettera raccomandata AR, ovvero a mano presso la cancelleria del Giudice di Pace.

I due ricorsi sono alternativi.

Obbligo esibizione documenti
L'esibizione dei documenti, quando richiesto nel verbale, deve avvenire presso qualsiasi ufficio o comando di polizia entro il termine di 30 giorni dalla notifica, unitamente al verbale stesso. In alternativa possono essere spediti in copia mediante raccomandata AR, via mail/pec all'Ufficio in intestazione del verbale, con autocertificazione allegata che ne attesti la conformità agli originali. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini prescritti comporterà la sanzione prevista dall'art. 180/8" del Codice della Strada.

Sottrazione punti dalla patente di guida
La eventuale sottrazione di punti dalla patente, indicati nel verbale, avverrà solo a conclusione del procedimento, con comunicazione ufficiale a cura dell'Archivio Nazionale degli Abilitati alla Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e degli artt.13 e 14 dci Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali acquisiti sulla base dell'attività di accertamento dei verbali saranno trattati secondo la normativa indicata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, Iiceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto opposto è sanzionato nei termini di legge. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'espletamento dell'attività amministrativa o penale che discende dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente verbale e saranno comunicati solo ai soggetti interessati, esclusivamente per adempimenti connessi a tale attività. II trattamento potrà essere effettuato con sistemi manuali oppure automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Il titolare del trattamento è il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avvalendosi anche di responsabili e/o incaricati espressamente individuati. Il diritto di accesso ai sensi delI'art.7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, potrà essere esercitato dall'interessato rivolgendosi all'Ufficio di cui all'intestazione del verbale.

L’Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza (U.S.Pe.V.) è stato istituito con D.M. 31 marzo 2004.

Con P.C.D. dell’8 settembre 2015, viene articolato in due Reparti:

  • Reparto “Sicurezza del Ministero”, con sede presso il Ministero di Giustizia, che attende ai servizi di vigilanza, sorveglianza e controllo della sede ministeriale e delle persone che ivi operano ed accedono, tutela, scorta e protezione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle altre personalità soggette a misure di protezione.
  • Reparto “Sicurezza organi centrali”, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con compiti di vigilanza, sorveglianza e controllo delle strutture dipendenti dal Ministero, nonché di sicurezza delle persone che ivi operano ed accedono.

Il Comandante di ciascun Reparto viene individuato tra gli appartenenti al ruolo dei funzionari del Corpo.

L’ U.S.Pe.V. svolge i propri compiti nel rispetto delle più ampie direttive provenienti dall’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), struttura interforze presente presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Nucleo Investigativo Centrale è incardinato nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il N.I.C. è un reparto specializzato della Polizia penitenziaria che, come Servizio Centrale di Polizia giudiziaria, si occupa, in via prioritaria, di indagini in materia  di criminalità organizzata e terrorismo o che, in ragione della particolare complessità, non possono essere svolte dai reparti territoriali di Polizia penitenziaria.

Istituito con D.M. del 14 giugno 2007 è stato riorganizzato con il D.M. 28 luglio 2017, che ha stabilito le misure per la riorganizzazione  delle strutture, delle funzioni del Nucleo Investigativo Centrale e delle articolazioni territoriali, in attuazione dell’art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 2 marzo 2016.

Come Servizio Centrale di Polizia giudiziaria svolge, in via continuativa e prioritaria, le funzioni di polizia giudiziaria indicate nell’art. 55 c.p.p., alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati ad esso. L’attività investigativa, di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a:

  • delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale;
  • delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell’ordine costituzionale;
  • indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è situato l’istituto;
  • indagini di speciale complessità che richiedono necessariamente l’impiego del N.I.C.

Il N.I.C., oltre a coordinare operativamente le attività di indagine delle 11 articolazioni regionali, è anche un osservatorio investigativo privilegiato, che attraverso l'analisi e il raccordo informativo studia le dinamiche dei fenomeni criminali, del terrorismo interno, del terrorismo internazionale e della radicalizzazione e del proselitismo in carcere, a tutela della sicurezza penitenziaria e pubblica.

Il Gruppo Operativo Mobile è stato istituito con P.D.G. del 1997 e successivamente è stato qualificato da un punto di vista normativo con apposito D.M. del 19 febbraio 1999.

Il G.O.M. opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e svolge i compiti individuati dal D.M. 4 giugno 2007.

In particolare, cura la traduzione e i piantonamenti dei detenuti e internati ad altissimo indice di pericolosità che possono essere effettuati, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative; provvede al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall’art. 41 bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dei detenuti che collaborano con la giustizia ritenuti, dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, di maggiore esposizione a rischio; interviene, su disposizione del Capo del Dipartimento, in ogni altro caso determinato dall’esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali in ambito penitenziario.

Il G.O.M. ha sede in Roma e si articola in 12 Reparti Operativi presenti presso altrettanti istituti penitenziari.

Il servizio delle traduzioni consiste in tutte quelle le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo a un altro, di soggetti detenuti e internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

Il servizio dei piantonamenti, invece, assicura la custodia dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

Il Servizio è articolato su tre livelli operativi: centrale, regionale e locale.

Il Servizio a cavallo è stato istituito con Decreto del Ministro della Giustizia del 18 novembre 2003.

A esso è attribuito il compito di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari che hanno sede in particolari aree rurali o boschive. Sono presenti due Reparti presso le colonie penali di Mamone e Is Arenas, coordinati da due unità appartenenti al ruolo ispettori.

Gli appartenenti al Servizio a cavallo svolgono, inoltre, attività di rappresentanza in occasione di cerimonie di particolare rilevanza.

La specialità di Matricolista è stata istituita con D.M. del 19 ottobre 2009.

Il Matricolista, nell’ambito del servizio di matricola previsto dall’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n. 82, cura le operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti e degli internati e gestisce la situazione delle loro posizioni giuridiche tenendole costantemente aggiornate, mantenendo il collegamento operativo con il sistema informativo centrale e le cancellerie degli archivi giudiziari.

Organizza, inoltre, la partecipazione dei ristretti alle incombenze giudiziarie e processuali, annotando e svolgendo quelle attività conseguenti alle sentenze emesse dalle Autorità Giudiziarie.

I matricolisti organizzano e gestiscono le posizioni dei ristretti riguardo ai colloqui con i difensori, agli interrogatori dell’Autorità Giudiziaria, ai colloqui investigativi e alle udienze di convalida.