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Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto d'ingresso nello Spazio Schengen per soggiorni di breve durata. Nel nostro Paese (v. il Decreto interministeriale n. 4516/495 del 6 ottobre 2011), l'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato del:

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per le finalità connesse all'esame delle domande di visto presentate all'estero e all'adozione delle decisioni ad esse correlate;
• Ministero dell'Interno per le richieste di visto presentate in frontiera e per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

Il personale debitamente autorizzato della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia può inoltre consultare il VIS, ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri, per accertare l'identità del titolare del visto e l'autenticità del visto stesso, nonché per verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza. Queste procedure mirano a rafforzare la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen.

A determinate condizioni, l'accesso al VIS può essere richiesto dall'Ufficio Europeo di Polizia (Europol) e dalle autorità di Polizia ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (v. la Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008).

Autorità competenti

Il Garante europeo è l'autorità di controllo del trattamento dei dati personali nella banca dati centrale del VIS a livello europeo.

Le autorità italiane, titolari del trattamento dei dati personali raccolti a livello nazionale e trasmessi alla banca dati centrale del VIS, sono, ciascuna in relazione alle attività di propria competenza:

• il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, www.esteri.it);
• il Ministero dell'Interno (Piazza del Viminale, 1, 00184 Roma, www.interno.gov.it/it)

L'autorità di controllo competente a verificare la legittimità dei dati personali registrati nel VIS, a livello nazionale, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Esercizio dei diritti di accesso, di rettifica o cancellazione dei dati personali inseriti nel VIS

E' diritto del richiedente visto ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla sua persona registrati nel VIS e dello Stato membro che li ha trasmessi, o anche di chiedere che dati inesatti relativi alla sua persona vengano rettificati e che quelli relativi alla sua persona trattati illecitamente vengano cancellati.

In Italia, i diritti di accesso, di rettifica o cancellazione dei dati personali inseriti nel VIS possono essere esercitati rivolgendosi direttamente:

• per i visti richiesti all'estero, al responsabile dell'Ufficio visti della Sede che ha trattato la pratica di visto, il quale a sua volta trasmette la richiesta al Centro Visti - DGIT Ufficio VI presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;
• per i visti richiesti in frontiera, al dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera che ha trattato la pratica di visto, il quale a sua volta trasmette la richiesta al Servizio Polizia delle Frontiere della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell'Interno.

L'istanza di esercizio dei diritti sopra menzionati può essere presentata senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica) esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento, se l'identità del richiedente non viene accertata con altri elementi.

All'istanza deve essere fornito adeguato riscontro, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dal suo ricevimento a meno che le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo (ad esempio qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato diverso da quello competente ed è quindi necessario contattare le autorità di quest'ultimo Stato).

In caso di diniego o di risposta insoddisfacente alla richiesta di esercizio dei diritti, l'interessato può agire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del d.lgs. n. 196/2003), oppure, in alternativa presentare un ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali con le seguenti modalità: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4539625

Per ottenere ulteriori informazioni su come agire per tutelare i suoi diritti riguardanti i dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali?*), l'interessato può sempre rivolgersi all'Autorità italiana di protezione dei dati al seguente indirizzo: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785 e-mail: garante@gpdp.it

Informativa Privacy
(Art. 10 del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51)

Il diritto della persona interessata ad accedere ai dati relativi nel Sistema Informativo per il trattamento dei dati  Schengen è previsto dagli articoli 41, 42 e 43 del Regolamento CE n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli  articoli 58 e 59 della Decisione n. 2007/533 / GAI del Consiglio, nonché dal Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni. 

Le informazioni non sono fornite al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 42 del  regolamento CE n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema informativo Schengen (N.SIS), esercita il controllo sui trattamenti di dati personali registrati nel S.I.S. verificando, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nei predetti archivi non leda i diritti della persona.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii.) ha introdotto modifiche circa le modalità di esercizio, da parte dell'interessato, del diritto di accesso al S.I.S. e degli altri diritti connessi (rettifica, integrazione o cancellazione).

Dal 1° gennaio 2004 il diritto di accesso e i diritti connessi possono essere esercitati direttamente nei confronti dell'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (c.d. accesso "diretto"), e non più solo "per il tramite" del Garante (c.d. accesso "indiretto"), rivolgendosi al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, più precisamente:

Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale
Servizio per il Sistema Informativo Interforze ​
5^ Divisione N.SIS
Via Torre di Mezzavia, 9
00173 Roma

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno indirizzare le loro istanze all’indirizzo:

dipps.dcpcsis.access@pecps.interno.it